L’assoluzione di Gheller: per il Tnas, Filippo Carobbio non è credibile

Caso Gheller, le motivazioni

Il TNAS, in relazione alla controversia Mavillo Gheller nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, comunica che il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Maurizio Cinelli, Presidente; Prof. Avv. Luigi Fumagalli e Avv. Dario Buzzelli), in accoglimento del ricorso, ha prosciolto l’istante dall’addebito di omessa denuncia di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S. e conseguentemente annulla la squalifica di 6 mesi, già inflittagli, e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Ha posto altresì a carico della FIGC il pagamento dei diritti degli Arbitri come di seguito liquidati e dei diritti amministrativi del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport.

Mavillo Gheller è un difensore, uno di quei giocatori che i bravi catalogatori non annoverano tra i nomi di prima fascia. Inanella, da professionista, una sequenza di società tra serie C e B: Varese, Monza, Pavia, Treviso, Pistoiese. Un passaggio al Novara, in questa continuità di spostamenti, che si interrompe nel 2007 quando rientra in Piemonte. E’ la stagione 2010/2011, girone di ritorno: il 1° maggio secondo il calendario si gioca in casa, contro il Siena di Antonio Conte.

Una delle due partite, l’altra è Albinoleffe-Siena, che hanno messo in stato d’accusa Conte, Angelo Alessio e gli altri giocatori menzionati da Filippo Carobbio davanti alla procura di Cremona e che, acquisiti gli atti, hanno innescato l’iter delle audizioni e relativi deferimenti sul versante della giustizia sportiva. Anche quello davanti alla Commissione Disciplinare di Gheller, condannato a sei mesi dalla Corte di Giustizia Federale per il derubricamento del reato e prosciolto dal Tnas. Non c’è stata l’omessa denuncia né l’illecito sportivo che il procuratore Stefano Palazzi aveva ipotizzato, chiedendo 3 anni e sei mesi.

In ultimo grado di giudizio, per la prima volta con la prepotenza che si può imputare alle parole quando sanno essere rivelatrici si evidenzia l’incoerenza, l’inadeguatezza, l’inattendibilità di Filippo Carobbio. E si ripristina il senso della necessità di sanzionare oltre ogni ragionevole dubbio, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e del giusto processo.

“In proposito (si fa riferimento alla combine), l’istante, nel ricorso con il quale ha promosso il presente procedimento arbitrale,  espone che: – nei termini assegnati nell’atto di convocazione da parte della Procura federale, ha depositato memoria difensiva con richiesta di proscioglimento, supportata da documentazione probatoria e richieste di confronto diretto con Filippo Carobbio, ammissione delle testimonianze dei calciatori Reginaldo e Sestu e acquisizione delle immagini televisive del prepartita della  suddetta gara del 1 maggio 2011 tra Novara e Siena;
– con ordinanza n. 6 la Commissione, “alla luce delle risultanze probatorie agli atti”, non ha accolto la richiesta di ascoltare il Carobbio, ritenendo che 3 le relative “dichiarazioni, già agli atti, dovranno essere valutate, sotto il profilo della rilevanza e attendibilità, in sede decisoria”, ed ha ammesso soltanto la produzione documentale, mentre ha ritenuto irrilevanti le altre sue richieste istruttorie (prova testimoniale e acquisizione delle riprese televisive);
– all’esito della fase dibattimentale, la Commissione ha emesso la decisione di cui al c.u. n. 11/CDN s.s. 2012/2013, con la quale ha derubricato (per lui soltanto) l’addebito da illecito sportivo, ex art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., ad omissione di denuncia, ex art. 7, comma 7, C.G.S., e gli ha inflitto la squalifica per sei mesi, avendo comunque ritenuto che “si è limitato, al momento della ricognizione delle squadre sul terreno di gioco, a dare conferma a Carobbio dell’esistenza dell’accordo circa il pareggio”, e che,  dunque, gli “può essere imputata esclusivamente l’omessa denuncia di un illecito di cui era a conoscenza”;
– nonostante il poco tempo concessogli per la predisposizione delle difese, il 13 agosto 2012 ha ritualmente depositato presso la Segreteria della Corte di giustizia federale dichiarazione di reclamo, depositando, nel termine fissato del successivo 16 agosto, i motivi di gravame, consistenti, precisamente, in 1) violazione del diritto di difesa; 2) violazione dell’obbligo di riservatezza; 3) mancanza di utilità del risultato di Novara-Siena; 4) contraddittorietà, lacunosità e vizi logici della decisione impugnata; 5) erronea valutazione dell’incontro avuto con il Carobbio; 6) mancanza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, nonché di indizi certi, precisi e concordanti della sussistenza del fatto addebitato, e accompagnati dalla richiesta, in via principale, di proscioglimento da ogni addebito, e, in via subordinata – previa riqualificazione
dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell’art. 1, comma 1, C.G.S. –, di irrogazione della sanzione minima ritenuta di giustizia; – all’esito del giudizio, con decisione del 22 agosto la Corte di giustizia federale
ha respinto il reclamo, ma senza provvedere a depositare i motivi nel 4 temine di cui all’art. 34, comma 2, C.G.S.”.

Incongruenze sottolineate ed evidenziate a più riprese, nel corso di un processo a tratti incomprensibile, fondato più sul convincimento personale che sui fatti come avvenuto per il caso Mastronunzio vicenda divenuta emblematica di come si possa arrivare a una condanna senza aver neanche disputato la gara che si sarebbe contribuito ad alterare.

Gheller ha 37 anni, è svincolato dopo essere stato condannato dalla giustizia sportiva e in attesa del giudizio del Tnas che ha ribaltato la sentenza precedente ha risolto consensualmente il contratto biennale che lo legava al Pavia. La Figc dovrà pagare le spese legali, ma non è obbligata a riabilitare Gheller né lo è la squadra con cui ha rescisso che si allena con il Borgomanero e a 37 anni spera di riuscire a trovare una squadra durante la finestra di riparazione di gennaio come ammette in un’intervista a Panorama.

Così è, in questo sistema che non ha più tempo per rivedere meccanismi i cui deficit hanno indotto a far salire la riforma della giustizia sportiva in cima all’agenda politica secondo alcuni quando, dopo la sentenza Conte si sono scoperte le fragilità di questo apparato. Limiti che, per altri, non impongono riforme affrettate.

Si deve tener presente anche questo capitolo, anche l’inaffidabilità di Carobbio sancita in queste motivazioni, quando arriveranno – perché ci saranno ulteriori riscontri – le novità annunciate dal capo della Polizia, Antonio Manganelli, sul piano giudiziario. Novità che potrebbero compromettere la solidità di questo campionato, iniziato con un pregiudizio incancellabile  nonostante lo spettacolo proceda. Con la massima disinvoltura.

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